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[1]((Gli ufficiali delle colonie e dei possedimenti sono sottoposti a consiglio di disciplina per decisione:
[2]- del governatore, comandante delle forze armate, purche' rivesta grado di generale, o grado corrispondente presso una delle altre forze armate dello Stato;
[3]- del comandante delle truppe, purche' rivesta il grado di generale)).
[4]Quando siavi corresponsabilita' fra ufficiali dell'esercito, della marina, dell'aeronautica, destinati in colonia, sia a terra che a bordo di navi stazionarie, o connessione tra i fatti ad essi ascritti, l'inchiesta viene ordinata dai comandante le truppe in colonia, ed affidata ad un ufficiale generale o superiore dell'esercito, della marina, dell'aeronautica, a seconda dell'appartenenza del piu' elevato in grado o piu' anziano tra gli ufficiali corresponsabili.
[5]In mancanza di ufficiali della marina e dell'aeronautica dei gradi richiesti, l'inquirente sara' un ufficiale dell'esercito e l'inchiesta sara' svolta secondo l'ordinamento e la procedura dei consigli di disciplina per gli ufficiali dell'esercito in colonia.
[6]La decisione di deferimento a consiglio di disciplina, di tutti o di parte degli ufficiali inquisiti, spetta al ministro da cui dipende il piu' elevato in grado o il piu' anziano di quelli ritenuti passibili di deferimento al consiglio di disciplina.
[7]Il consiglio, nei casi di corresponsabilita', ha luogo nel Regno secondo le disposizioni della presente legge ed e' formato e convocato dal comandante della difesa territoriale di Napoli, o dal comandante del dipartimento marittimo del Basso Tirreno, o dal comandante della 3ª zona aerea territoriale, a seconda che la decisione di deferimento a consiglio sia stata presa dal ministro per la guerra, per la marina, o per l'aeronautica.
Testo in vigore dal 31 maggio 1938 al 16 dicembre 2009
