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La posizione ausiliaria con lo speciale trattamento previsto per i maggiori ed i capitani delle armi di fanteria e cavalleria, dagli articoli 44, 45 e 46 della legge 20 dicembre 1932, n. 1626, e' abolita. Gli ufficiali, peraltro, gia' collocati in tale posizione continuano a permanervi.

Testo in vigore dal 27 giugno 1935 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1935-06-16;1026~art125 · fonte del testo