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Ai generali di corpo d'armata che abbiano tenuto in guerra il comando effettivo di un corpo d'armata mobilitato e che siano stati collocati a riposo entro il 30 giugno 1926 e' concesso, in aggiunta al normale trattamento di quiescenza, un assegno personale, non riversibile alla vedova e agli orfani, di lire dodicimila annue.

Testo in vigore dal 27 giugno 1935 al 20 maggio 1936

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urn:nir:stato:legge:1935-06-16;1026~art127 · fonte del testo