Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 maggio 1936 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]((Ai generali di armata che abbiano tenuto durante la guerra 1915-18 il comando effettivo di un'armata mobilitata o la carica di sottocapo di stato maggiore dell'Esercito e ai generali di armata e di corpo d'armata che nella guerra suddetta abbiano tenuto il comando effettivo di un corpo d'armata mobilitato e' concesso, in aggiunta al normale trattamento di quiescenza, un assegno personale, non riversibile alla vedova ed agli orfani, di L. 12.000 annue.

[2]Tuttavia, qualora il trattamento annuo complessivo fra la pensione normale e l'assegno personale di cui al precedente comma superi per i generali di armata le L. 38.400 lorde e per i generali di corpo d'armata le L. 33.600 lorde, l'assegno stesso sara' ridotto della eccedenza)). 2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

2

Il Regio D.L. 19 marzo 1936, n. 701, convertito senza modificazioni dalla L. 4 giugno 1936, n. 1233, ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che la presente modifica ha effetto dalla data di entrata in vigore della L. 16 giugno 1935-XIII, n. 1026.

Testo in vigore dal 20 maggio 1936 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 20 maggio 1936

Confronto con la versione in vigore dal 27 giugno 1935 al 20 maggio 1936. 20 parole tolte, 88 parole aggiunte in 2 capoversi.

Ai generali di aggiunto: armata che abbiano tenuto durante la guerra 1915-18 il comando effettivo di un'armata mobilitata o la carica di sottocapo di stato maggiore dell'Esercito e ai generali di armata e di corpo d'armata che tolto: abbiano tenuto in guerra aggiunto: nella guerra suddetta abbiano tenuto il comando effettivo di un corpo d'armata mobilitato tolto: e che siano stati collocati a riposo entro il 30 giugno 1926 e' concesso, in aggiunta al normale trattamento di quiescenza, un assegno personale, non riversibile alla vedova tolto: e aggiunto: ed agli orfani, di tolto: lire dodicimila annue aggiunto: L. 12.000 annue.

aggiunto: Tuttavia, qualora il trattamento annuo complessivo fra la pensione normale e l'assegno personale di cui al precedente comma superi per i generali di armata le L. 38.400 lorde e per i generali di corpo d'armata le L. 33.600 lorde, l'assegno stesso sara' ridotto della eccedenza.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il Regio D.L. 19 marzo 1936, n. 701, convertito senza modificazioni dalla L. 4 giugno 1936, n. 1233, ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che la presente modifica ha effetto dalla data di entrata in vigore della L. 16 giugno 1935-XIII, n. 1026.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1935-06-16;1026~art127 · fonte del testo