Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1935
Confronto con la versione in vigore dal 27 giugno 1935 al 16 dicembre 2009. 145 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Agli ufficiali riassunti in servizio sedentario, oltre la pensione privilegiata liquidata a norma delle vigenti disposizioni, spetta, sino a che rimarranno in servizio, per quanto riguarda stipendi, assegni ed indennita' varie, ricovero in luogo di cura, riduzioni e facilitazioni ferroviarie (famiglie comprese), lo stesso trattamento cui hanno diritto gli ufficiali di pari grado del servizio permanente effettivo.
tolto: Per la determinazione dello stipendio si applicano pero' le norme in vigere in relazione alla provenienza dell'ufficiale; e per gli ufficiali provenienti dal servizio permanente, che abbiano presentato domanda di riassunzione nel termine di tre mesi dalla visita collegiale stabilita dall'articolo 9 del decreto luogotenenziale 14 giugno 1917, n. 1032, la data della riassunzione sara' fatta coincidere con quella del collocamento a riposo agli effetti della determinazione del trattamento economica e della pensione, esclusa ogni corresponsione di arretrati ove l'interruzione di servizio non sia superiore a sei mesi.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1935-06-16;1026~art140 · fonte del testo