Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 giugno 1935 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Agli ufficiali riassunti in servizio sedentario, oltre la pensione privilegiata liquidata a norma delle vigenti disposizioni, spetta, sino a che rimarranno in servizio, per quanto riguarda stipendi, assegni ed indennita' varie, ricovero in luogo di cura, riduzioni e facilitazioni ferroviarie (famiglie comprese), lo stesso trattamento cui hanno diritto gli ufficiali di pari grado del servizio permanente effettivo.

[2]Per la determinazione dello stipendio si applicano pero' le norme in vigere in relazione alla provenienza dell'ufficiale; e per gli ufficiali provenienti dal servizio permanente, che abbiano presentato domanda di riassunzione nel termine di tre mesi dalla visita collegiale stabilita dall'articolo 9 del decreto luogotenenziale 14 giugno 1917, n. 1032, la data della riassunzione sara' fatta coincidere con quella del collocamento a riposo agli effetti della determinazione del trattamento economica e della pensione, esclusa ogni corresponsione di arretrati ove l'interruzione di servizio non sia superiore a sei mesi.

Testo in vigore dal 27 giugno 1935 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1935-06-16;1026~art140 · fonte del testo