Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1935
Confronto con la versione in vigore dal 27 giugno 1935 al 16 dicembre 2009. 82 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: A norma dell'articolo 22 del Regio-decreto 12 luglio 1923 n. 1491, per gli ufficiali invalidi di guerra riassunti, il godimento di una pensione o di un assegno di guerra non e' d'ostacolo al conseguimento di una pensione normale quando l'invalido venga ad acquistarne diritto indipendentemente dall'invalidita'.
tolto: I criteri per la valutazione del servizio militare e delle campagne di guerra agli effetti della eventuale liquidazione della pensione normale sono quelli stabiliti dal regolamento approvato con Regio decreto 28 dicembre 1924, n. 2163.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1935-06-16;1026~art141 · fonte del testo