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[1]A norma dell'articolo 22 del Regio-decreto 12 luglio 1923 n. 1491, per gli ufficiali invalidi di guerra riassunti, il godimento di una pensione o di un assegno di guerra non e' d'ostacolo al conseguimento di una pensione normale quando l'invalido venga ad acquistarne diritto indipendentemente dall'invalidita'.

[2]I criteri per la valutazione del servizio militare e delle campagne di guerra agli effetti della eventuale liquidazione della pensione normale sono quelli stabiliti dal regolamento approvato con Regio decreto 28 dicembre 1924, n. 2163.

Testo in vigore dal 27 giugno 1935 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1935-06-16;1026~art141 · fonte del testo