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[1]Gli ufficiali mutilati o invalidi di guerra gia' inviati in congedo assoluto o collocati a riposo e dispensati da ogni eventuale servizio, che non siano mantenuti o riassunti in servizio ai sensi del decreto luogotenenziale 14 giugno 1917, n. 1032, e delle disposizioni di cui al precedente articolo 135, sono inscritti d'ufficio, ed a vita, in speciali ruoli distinti per armi e corpi.

[2]Qualora pero' conservino la idoneita' fisica richiesta per il mantenimento o la riassunzione, possono, a loro domanda, essere inscritti nella riserva.

[3]Gli ufficiali del ruolo speciale sono soggetti alle disposizioni della presente legge riflettenti il grado e alle norme disciplinari stabilite dagli appositi regolamenti.

Testo in vigore dal 27 giugno 1935 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1935-06-16;1026~art142 · fonte del testo