Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 giugno 1935 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Gli ufficiali mutilati o invalidi di guerra gia' inviati in congedo assoluto o collocati a riposo e dispensati da ogni eventuale servizio, che non siano mantenuti o riassunti in servizio ai sensi del decreto luogotenenziale 14 giugno 1917, n. 1032, e delle disposizioni di cui al precedente articolo 135, sono inscritti d'ufficio, ed a vita, in speciali ruoli distinti per armi e corpi.
[2]Qualora pero' conservino la idoneita' fisica richiesta per il mantenimento o la riassunzione, possono, a loro domanda, essere inscritti nella riserva.
[3]Gli ufficiali del ruolo speciale sono soggetti alle disposizioni della presente legge riflettenti il grado e alle norme disciplinari stabilite dagli appositi regolamenti.
Testo in vigore dal 27 giugno 1935 al 16 dicembre 2009
