Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 giugno 1935 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Gli ufficiali in servizio permanente che, per effetto di ferite, lesioni od infermita' riportate in guerra, o aggravate od occasionate dal servizio di guerra, abbiano conseguito una pensione vitalizia od un assegno rinnovabile da ascriversi ad una delle prime otto categorie previste dalla tabella annessa al Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, qualora non siano mantenuti in servizio in base al decreto luogotenenziale 14 giugno 1917 n. 1032, cessano di diritto dal servizio permanente, senza bisogno di ulteriori accertamenti sanitari e sono collocati a riposo, dal giorno in cui e' concessa loro la pensione o l'assegno.
[2]Quelli di detti ufficiali, ai quali venga in seguito soppressa la pensione vitalizia o non sia rinnovato l'assegno, saranno riammessi in servizio permanente, se alla data del relativo accertamento sanitario seguito dal giudizio positivo, non siano trascorsi piu' di tre anni dal collocamento a riposo o dal collocamento in aspettativa seguito da collocamento a riposo, e sempre che alla data stessa non abbiano superato il limite di eta' previsto pel loro grado. Per il periodo trascorso a riposo saranno considerati - ai soli effetti della posizione di stato, e senza diritto ad alcun assegno od indennita' - in aspettativa per infermita' dipendenti dal servizio.
[3]A quegli ufficiali che, per aver superato i limiti di cui al precedente comma non possano ottenere la riammissione, saranno applicate - a seconda della durata del servizio prestato -- le disposizioni del 2° comma, lettere b), d) dell'articolo 44 della presente legge, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza dell'assegno rinnovabile; a quelli, invece, che non raggiungano neppure il limite di servizio di cui alla predetta lettera b), sara' liquidata una pensione di riforma, considerando come raggiunto sempre il limite minimo di servizio all'uopo richiesto, e gli anni di servizio effettivamente prestato vengono calcolati in aggiunta a tale limite senza pero' che possa essere oltrepassato il limite previsto dall'articolo 96 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari modificato dall'articolo 12 del Regio decreto 18 novembre 1920, n. 1626.
[4]Gli Ufficiali che all'entrata in vigore della presente legge, si trovino nelle condizioni di cui al primo comma, possono, a domanda, rimanere in servizio, purche' rinuncino definitivamente alla pensione o all'assegno rinnovabile di guerra gia' conseguiti. La domanda dovra' essere presentata entro il termine di tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Testo in vigore dal 27 giugno 1935 al 16 dicembre 2009
