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[1]Il periodo trascorso « a disposizione » o « fuori organico » si computa per intero agli effetti della pensione.
[2]All'ufficiale collocato « a diposizione » competono tutti gli assegni e le indennita' varie che percepiva nel grado rivestito nel servizio permanente effettivo. Il generale di corpo di armata comandante designato di armata, conserva gli assegni e le indennita' varie inerenti a detta carica.
[3]Quando sia collocato in ausiliaria, l'ufficiale « a disposizione » ha diritto al trattamento economico di ausiliaria corrispondente al grado che rivestiva in servizio permanente effettivo od al quale fu promosso durante la sua permanenza « a disposizione ».
[4]All'ufficiale collocato fuori organico competono i quattro quinti di tutti gli assegni e delle indennita' varie che percepiva nel grado rivestito nel servizio permanente effettivo.
[5]Quando sia collocato in ausiliaria l'ufficiale fuori organico ha diritto all'indennita' di ausiliaria corrispondente al grado che rivestiva in servizio permanente effettivo od al quale fu promosso durante la sua permanenza fuori organico.
[6]Qualora un ufficiale, che abbia diritto al computo di almeno una campagna della guerra 1915-18, non abbia raggiunto diciannove anni, sei mesi ed un giorno di servizio effettivo, al momento in cui dovrebbe cessare dalle posizione di « a disposizione » o di « fuori organico », esso sara' trattenuto ancora nella predetta posizione, fino al raggiungimento del periodo di tempo sopra detto. Ma cio' solamente nel caso in cui il collocamento « a disposizione » o « fuori organico » non sia stato concesso a domanda.
[7]Al termine della posizione di « a disposizione» o di « fuori organico » l'ufficiale e' collocato in ausiliaria, per otto anni, e, successivamente, a riposo, nella riserva, od in congedo assoluto, a seconda della eta' e della idoneita'.
[8]-------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio legis", viene riportato nella versione originariamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di modifica da parte del Regio D.L. 16 giugno 1937, n. 944, convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1937, n. 2373, e' visualizzabile nell'aggiornamento successivo dello stesso.
Testo in vigore dal 27 giugno 1935 al 1 luglio 1935
