Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1935
Confronto con la versione in vigore dal 27 giugno 1935 al 16 dicembre 2009. 82 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: L'esercizio della professione di ufficiale costituisce l'impiego.
tolto: L'impiego non puo' cessare, ne' essere tolto o sospeso, se non nei casi e nei modi stabiliti dalla legge.
tolto: L'ufficiale in servizio permanente ad eccezione di quello « fuori organico » non destinato alle organizzazioni giovanili fasciste, non puo' esercitare alcuna altra professione, eccetto i casi previsti dalla presente legge o da disposizioni speciali, ne' l'ufficio di podesta', ne' le cariche di preside, di vice preside e di rettore di provincia, ne' quella di prefetto del Regno.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1935-06-16;1026~art18 · fonte del testo