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[1]L'esercizio della professione di ufficiale costituisce l'impiego.

[2]L'impiego non puo' cessare, ne' essere tolto o sospeso, se non nei casi e nei modi stabiliti dalla legge.

[3]L'ufficiale in servizio permanente ad eccezione di quello « fuori organico » non destinato alle organizzazioni giovanili fasciste, non puo' esercitare alcuna altra professione, eccetto i casi previsti dalla presente legge o da disposizioni speciali, ne' l'ufficio di podesta', ne' le cariche di preside, di vice preside e di rettore di provincia, ne' quella di prefetto del Regno.

Testo in vigore dal 27 giugno 1935 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1935-06-16;1026~art18 · fonte del testo