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[1]L'ufficiale « a disposizione » puo' essere collocato, a domanda, in ausiliaria.

[2]Puo' pure essere collocato in aspettativa con gli assegni inerenti a tale posizione: il periodo di tempo trascorso in aspettativa deve essere detratto da quello previsto per la permanenza nella posizione di « a disposizione ».

Testo in vigore dal 27 giugno 1935 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1935-06-16;1026~art21 · fonte del testo