Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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5 versioni dal 1935
Confronto con la versione in vigore dal 7 dicembre 1940 al 16 dicembre 2009. 215 parole tolte, 20 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: La posizione di «fuori quadro» e' quella dell'ufficiale che, in applicazione delle disposizioni contenute nella legge di avanzamento o nella presente legge, cessa - a domanda, di autorita' oppure perche' raggiunto dal limite di comando di cui alla tabella n. 1 annessa alla presente legge - definitivamente dal servizio effettivo ed e' iscritto in appositi ruoli.
tolto: L'ufficiale collocato « a disposizione » rimane in tale posizione per un periodo di quattro anni, ma non oltre il raggiungimento del limite di eta' del grado che rivestiva nel servizio permanente effettivo all'atto del collocamento a disposizione. Durante il detto periodo, l'ufficiale « a disposizione» e' considerato, a tutti gli effetti, come ufficiale in servizio, ed e' impiegato per incarichi vari.
tolto: L'ufficiale che - in applicazione della legge di avanzamento o della presente legge - debba essere collocato fuori quadro, a domanda, di autorita' oppure perche' raggiunto dal limite di comando, e' collocato in tale posizione anche se trovasi in aspettativa.
tolto: In tal caso, pero', spettano all'ufficiale, per tutto il periodo di tempo che avrebbe dovuto trascorrere in aspettativa, solo gli assegni inerenti a quest'ultima posizione.
tolto: Se poi al termine del periodo massimo di aspettativa l'ufficiale sia dichiarato non idoneo permanentemente al servizio militare incondizionato cessa di essere « a disposizione »
tolto: In tal caso gli si applicano le disposizioni di cui all'articolo 44 della presente legge.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1935-06-16;1026~art20 · fonte del testo