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[1]La posizione di « fuori organico » e' quella dell'ufficiale (tenente colonnello e gradi inferiori) che cessa definitivamente, a domanda o di autorita', dal servizio effettivo in applicazione delle disposizioni contenute nella legge di avanzamento o nella presente legge ed e' inscritto in appositi ruoli. Detto ufficiale rimane in tale posizione per un periodo di quattro anni, ma non oltre il raggiungimento del limite di eta' del grado che rivestiva in servizio permanente effettivo, all'atto del collocamento fuori organico.
[2]L'ufficiale « fuori organico » puo' essere destinato dal ministro, in seguito a sua domanda, alle organizzazioni giovanili fasciste. In tal caso egli ha diritto ad una speciale indennita' da fissarsi con decreto Reale, di concerto con il ministro delle finanze, ed e' considerato a tutti gli effetti in servizio, continuando pero' a percepire gli assegni e le indennita', nella misura ridotta, come dall'art. 144.
[3]All'ufficiale « fuori organico » puo' essere inflitta la sospensione del grado, la quale e' regolata dalle stesse norme di cui all'art. 62.
[4]L'ufficiale che in applicazione della legge d'avanzamento debba essere collocato « fuori organico » d'autorita' od a domanda, vi e' collocato anche se trovasi in aspettativa.
[5]In tal caso cessa dall'aspettativa; ma se e' in aspettativa per motivi di salute, gli spettano - fino a che non sia dichiarato idoneo ad incondizionato servizio - solo gli assegni inerenti a quest'ultima posizione, che pero' non potranno essere superiori a quelli della posizione di « fuori organico ». Qualora al termine del periodo massimo in cui avrebbe potuto rimanere in aspettativa, sia dichiarato non idoneo permanentemente al servizio militare incondizionato, cessa di essere « fuori organico ».
[6]In tal caso gli si applicano le disposizioni di cui all'art. 44 della presente legge.
[7]All'ufficiale «fuori organico» sono applicabili le disposizioni del Regio decreto-legge 1° giugno 1933, n. 592 convertito nella legge 27 dicembre 1933, n. 1837. 5
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 14 ottobre 1937, n. 1927
5Il Regio Decreto 14 ottobre 1937, n. 1927 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "A parziale modificazione delle disposizioni di cui agli articoli 106 e 108 della legge 7 giugno 1934, n. 899, 63 del R. decreto-legge 16 giugno 1937, n. 944, 20 e 22 della legge 16 giugno 1935, n. 1026, la durata massima delle posizioni di «fuori quadro», per i colonnelli, e di «fuori organico» per i maggiori e i capitani della Regia guardia di finanza, e' ridotta ad anni due".
Testo in vigore dal 29 novembre 1937 al 7 dicembre 1940
