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[1]L'ufficiale divenuto permanentemente inabile al servizio militare incondizionato, o che non abbia riacquistato l'idoneita' allo scadere del periodo massimo di aspettativa, viene collocato a riposo, con o senza inscrizione nella riserva a seconda della idoneita'.
[2]Se trattisi di infermita' provenienti dal servizio, od aggravate od occasionate dal servizio in guerra, liquida in ogni caso la pensione privilegiata, o l'assegno rinnovabile.
[3]Se trattisi invece di infermita' non provenienti dal servizio, l'ufficiale e':
- a)dispensato dal servizio permanente, con iscrizione o non nella riserva, a seconda della idoneita', se ha meno di quindici anni di servizio utile per la pensione, ovvero quindici o piu' anni di detto servizio utile, ma meno di dodici di servizio effettivo; in tali casi gli viene corrisposta una indennita', per una volta tanto, pari a tanti ottavi dell'ultimo stipendio quanti sono gli anni di servizio utile per la pensione;
- b)collocato in congedo provvisorio, se conti quindici o piu' anni di servizio utile per la pensione dei quali dodici di servizio effettivo e meno di venti di servizio effettivo e sia giudicato idoneo ai servizi della riserva. Raggiunto tale limite sara', collocato a riposo, con o senza inscrizione nella riserva, a seconda della idoneita';
- c)collocato in riforma e posto in congedo assoluto, se, essendo nelle condizioni di servizio di cui alla lettera precedente, non sia giudicato idoneo neppure ai servizi della riserva;
- d)collocato a riposo, con o senza inscrizione nella riserva a seconda della idoneita', ove conti venti o piu' anni di servizio effettivo.
[4]L'ufficiale cui vengono applicate le disposizioni del presente articolo e' tolto dai ruoli del servizio permanente e collocato nella posizione che gli compete dalla data di scadenza del periodo massimo di aspettativa e, negli altri casi, dalla data dell'accertamento sanitario definitivo.
[5]Da tale data, e per un periodo di tre mesi, sono corrisposti all'ufficiale gli interi assegni spettanti ai pari grado del servizio permanente effettivo.
[6]Tali assegni non sono cumulabili con quelli di quiescenza.
[7]Agli ufficiali in servizio permanente effettivo che cessino o abbiano cessato da tale posizione per ferite, lesioni od infermita', riportate od aggravate per servizio di guerra, ed abbiano conseguito una pensione vitalizia od un assegno rinnovabile da ascriversi ad una delle prime otto categorie previste dalla tabella annessa al Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, e' concesso dalla data di cessazione dal servizio, ma comunque non da epoca anteriore al 1° aprile 1935, il cumulo della pensione o dell'assegno rinnovabile con il trattamento ordinario di quiescenza loro spettante, piu' quattro quote da calcolarsi come se gli ufficiali in parola fossero stati collocati in posizione ausiliaria per un periodo di otto anni. 1 Se detti ufficiali, all'atto della cessazione dal servizio permanente effettivo non abbiano raggiunto il limite di anzianita' per conseguire il trattamento normale di quiescenza, verra' loro corrisposta, dalla data in cui cessino od abbiano cessato dal servizio, ma comunque non da epoca anteriore al 1° aprile 1935, in misura intera la pensione vitalizia od assegno rinnovabile di guerra, nonche' un assegno corrispondente a tanti ventesimi della pensione minima ordinaria calcolata sull'ultimo stipendio percepito, quanti sono gli anni di servizio utile, piu' le quattro quote corrispondenti al presunto periodo di posizione ausiliaria.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 5 dicembre 1935, n. 2280, convertito senza modificazioni dalla L. 10 aprile 1936, n. 796, ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Gli ufficiali provenienti dal servizio permanente effettivo hanno diritto al beneficio di cui al penultimo comma dell'art. 44 della legge 16 giugno 1935-XIII, n. 1026, relativo al cumulo della pensione od assegno rinnovabile di guerra con il trattamento ordinario di quiescenza, anche se conseguano od abbiano conseguito la pensione o l'assegno rinnovabile suindicati dopo aver cessato dal servizio permanente effettivo".
Testo in vigore dal 15 gennaio 1936 al 6 giugno 1937
