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[1]All'ufficiale in congedo puo' essere inflitta la sospensione dal grado, la quale e' regolata dalle stesse norme, in quanto applicabili, stabilite nei precedenti articoli 36 a 40 per la sospensione dall'impiego.

[2]All'ufficiale in congedo, ancora obbligato a servizio militare, si applicano le disposizioni relative alle sanzione penale e alla competenza, vigenti per gli altri militari nel caso che, chiamati in servizio alle armi a solo scopo d'istruzione, omettano, senza giustificato motivo, di presentarsi negli otto giorni successivi a quello prefisso.

Testo in vigore dal 27 giugno 1935 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1935-06-16;1026~art62 · fonte del testo