Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 20 giugno 1940 al 16 dicembre 2009. 270 parole tolte, 20 parole aggiunte in 5 capoversi.

tolto: Per gli ufficiali in congedo e' ammesso, a giudizio insindacabile del Ministro, il trasferimento dai ruoli delle armi e del corpo automobilistico in quelli degli altri corpi e servizi, solamente in confronto di coloro che abbiano superato i quarantuno anni di eta' e che ne facciano domanda. L'ufficiale assume nel nuovo ruolo il grado di sottotenente con l'anzianita' originaria e non puo' conseguire promozione a grado superiore a quello massimo previsto per il corpo o servizio in cui e' stato trasferito.

tolto: Per gli ufficiali inferiori in congedo delle varie armi, corpi e servizi, in possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 26 del testo unico delle leggi sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con Regio decreto 14 marzo 1938-XVI, n. 536, e' obbligatorio il trasferimento nel corpo sanitario o nel corpo veterinario, a prescindere dal limite di eta' prescritto dal primo comma, del presente articolo. L'ufficiale assume nel nuovo ruolo il grado di sottotenente con l'anzianita' originaria e non puo' conseguire promozione a grado superiore a quello massimo previsto per i corpi sanitario o veterinario.

tolto: Puo' essere altresi' consentito - in seguito a domanda o a designazione di autorita' - a giudizio insindacabile dei Ministro e previo parere dell'ispettorato dell'arma competente, il trasferimento di ufficiali in congedo dalle armi e dai corpi e servizi in altra arma o nel corpo automobilistico.

tolto: Nei trasferimenti previsti dal comma precedente si prescinde dal limite di' eta' prescritto dal primo confina del presente articolo e l'ufficiale e' trasferito con lo stesso grado ed anzianita' che aveva nell'arma, corpo o servizio di provenienza.

tolto: I trasferimenti di ruolo senza promozione sono fatti con decreti ministeriali.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1935-06-16;1026~art63 · fonte del testo