Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1935
Confronto con la versione in vigore dal 27 giugno 1935 al 16 dicembre 2009. 100 parole tolte, 20 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: La categoria del complemento comprende gli ufficiali destinati a completare i quadri del servizio permanente.
tolto: Gli ufficiali di complemento sono normalmente tratti:
tolto: a) dai militari di truppa che abbiano superati appositi corsi;
tolto: b) da reclutamenti effettuati secondo disposizioni;
tolto: c) d'ufficio, dagli ufficiali che cessino dal servizio permanente, senza diritto a pensione, prima del limite di eta' stabilito dell'articolo 68;
tolto: d) a domanda, dagli ufficiali collocati in congedo assoluto per infermita', che abbiano ricuperato l'idoneita' necessaria e non abbiano raggiunto il limite di eta' stabilito dal predetto articolo 68, sempreche' non siano provvisti di pensione vitalizia o temporanea per servizio militare.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1935-06-16;1026~art64 · fonte del testo