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[1]La categoria del complemento comprende gli ufficiali destinati a completare i quadri del servizio permanente.
[2]Gli ufficiali di complemento sono normalmente tratti:
- a)dai militari di truppa che abbiano superati appositi corsi;
- b)da reclutamenti effettuati secondo disposizioni;
- c)d'ufficio, dagli ufficiali che cessino dal servizio permanente, senza diritto a pensione, prima del limite di eta' stabilito dell'articolo 68;
- d)a domanda, dagli ufficiali collocati in congedo assoluto per infermita', che abbiano ricuperato l'idoneita' necessaria e non abbiano raggiunto il limite di eta' stabilito dal predetto articolo 68, sempreche' non siano provvisti di pensione vitalizia o temporanea per servizio militare.
Testo in vigore dal 27 giugno 1935 al 16 dicembre 2009
