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[1]Gli ufficiali di complemento:

  • a)Sono assegnati alle unita' di prima linea:

[2]se subalterni fino al quarantesimo anno di eta' compreso;

[3]se capitani lino al quarantacinquesimo anno di eta' compreso;

[4]se maggiori e tenenti colonnelli fino al cinquantesimo anno di eta' compreso.

  • b)Sono assegnati alle unita' ausiliarie:

[5]se subalterni dal quarantunesimo fino al quarantottesimo anno di eta' compreso;

[6]se capitani dal quarantaseiesimo fino al cinquantaduesimo anno di eta' compreso;

[7]se maggiori e tenenti colonnelli dal cinquantunesimo fino al cinquantaseiesimo anno di eta' compreso.

[8]L'ufficiale appartenente alle unita' ausiliarie vi rimane assegnato anche se promosso.

  • c)Sono assegnati alle unita' territoriali:

[9]se subalterni dal quarantanovesimo al cinquantacinquesimo anno di eta' compreso;

[10]se capitani dal cinquantatreesimo al cinquantaseiesimo anno di eta' compreso;

[11]se maggiori e tenenti colonnelli dal cinquantasettesimo al cinquantottesimo anno di eta' compreso.

[12]E in facolta' del ministro di impiegare nelle unita' di prima linea anche ufficiali assegnati alle unita' ausiliarie e territoriali.

Testo in vigore dal 27 giugno 1935 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1935-06-16;1026~art65 · fonte del testo