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[1]Gli ufficiali di complemento:
- a)Sono assegnati alle unita' di prima linea:
[2]se subalterni fino al quarantesimo anno di eta' compreso;
[3]se capitani lino al quarantacinquesimo anno di eta' compreso;
[4]se maggiori e tenenti colonnelli fino al cinquantesimo anno di eta' compreso.
- b)Sono assegnati alle unita' ausiliarie:
[5]se subalterni dal quarantunesimo fino al quarantottesimo anno di eta' compreso;
[6]se capitani dal quarantaseiesimo fino al cinquantaduesimo anno di eta' compreso;
[7]se maggiori e tenenti colonnelli dal cinquantunesimo fino al cinquantaseiesimo anno di eta' compreso.
[8]L'ufficiale appartenente alle unita' ausiliarie vi rimane assegnato anche se promosso.
- c)Sono assegnati alle unita' territoriali:
[9]se subalterni dal quarantanovesimo al cinquantacinquesimo anno di eta' compreso;
[10]se capitani dal cinquantatreesimo al cinquantaseiesimo anno di eta' compreso;
[11]se maggiori e tenenti colonnelli dal cinquantasettesimo al cinquantottesimo anno di eta' compreso.
[12]E in facolta' del ministro di impiegare nelle unita' di prima linea anche ufficiali assegnati alle unita' ausiliarie e territoriali.
Testo in vigore dal 27 giugno 1935 al 16 dicembre 2009
