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[1]L'ufficiale dell'ausiliaria e' costantemente a disposizione del ministero per essere all'occorrenza chiamato a prestare uno dei servizi seguenti:

  • a)servizi speciali, per i quali non sono stabiliti appositi personali;
  • b)servizi territoriali o sedentari, in sostituzione di ufficiali in servizio permanente effettivo;
  • c)servizi nelle unita' ausiliarie o territoriali;
  • d)servizi accessori presso le forze armate mobilitate;
  • e)temporanee missioni od incarichi varii, in tempo di pace. Solo eccezionalmente puo' essere assegnato a comandi, reparti o servizi presso le forze armate mobilitate.

[2]L'eventuale richiamo in servizio dell'ufficiale in ausiliaria e' disposto con decreto ministeriale, previo assenso del ministero delle finanze.

[3]All'ufficiale in ausiliaria sono applicabili le disposizioni del Regio decreto-legge 1° giugno 1933, n. 592, convertito nella legge 27 dicembre 1933, n. 1837.

Testo in vigore dal 27 giugno 1935 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1935-06-16;1026~art70 · fonte del testo