Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 giugno 1935 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Gli ufficiali dell'ausiliaria, fino al grado di tenente colonnello compreso, che il ministro credera' di impiegare, saranno assegnati alle varie unita' in base alle stesse norme fissate dall'articolo 65 per gli ufficiali di complemento.

[2]L'impiego degli ufficiali dell'ausiliaria di grado superiore a tenente colonnello e' in facolta' del ministero della guerra.

Testo in vigore dal 27 giugno 1935 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1935-06-16;1026~art71 · fonte del testo