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[1]Ai generali e ai colonnelli collocati in ausiliaria in applicazione della legge 8 gennaio 1931-IX, n. 29, o quali provenienti dalla posizione di «fuori quadro» e (giaa' « a disposizione») che abbiano ottenuto il riconoscimento di almeno due campagne della guerra 1913-1918, ovvero una campagna 1915-1918 ed una della guerra italo-turca 29 settembre 1911-18 ottobre 1912, oppure una campagna 1915-1918 e due campagne nelle colonie libiche nello stesso periodo di tempo o una campagna 1915-1918 e la campagna Africa orientale 1935-1936, compete la seguente indennita' annua, oltre gli assegni normali di pensione, qualunque sia il numero degli anni di servizio prestati:

[2]colonnelli... L. 9.000 colonnelli che abbiano comandato in linea, durante la guerra per un periodo di almeno tre mesi, e lodevolmente, il reggimento od unita' equivalenti... » 12.000 generali di brigata... » 12.000 generali di divisione... » 14.000 generali di corpo d'armata... » 16.000 generali di corpo d'armata, designati d'armata... » 18.000 13

[3]Il collocamento in ausiliaria col trattamento previsto dal presente articolo puo' essere concesso anche su domanda degli interessati (colonnelli o generali) iscritti nei ruoli del servizio permanente effettivo che non siano stati ancora giudicati e designati dalla Commissione centrale di avanzamento pel grado superiore e contino almeno quaranta anni di servizio utile per la pensione.

[4]La domanda puo' essere presentata entro i due anni prima che l'ufficiale raggiunga il limite di eta', oppure quando l'ufficiale sia compreso nella prima meta' del ruolo.

[5]Per gli ufficiali generali sara' sentito il Consiglio dei Ministri.

[6]Le eventuali promozioni conseguite durante la permanenza nella posizione di ausiliaria non danno diritto ad alcun aumento dell'indennita' stabilita nel presente articolo.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 19 maggio 1950, n. 433

13

La L. 19 maggio 1950, n. 433 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A partire dal 1° aprile 1945, sono decuplicate le misure delle speciali indennita' annue corrisposte, in aggiunta al trattamento di quiescenza, agli ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza nella riserva o in ausiliaria, ai sensi dell'art. 4 del regio decreto-legge 10 febbraio 1926, n. 206, convertito nella legge 25 giugno 1926, n. 1135, dell'art. 8 della legge 18 dicembre 1930, n. 1684, dell'art. 7 del regio decreto-legge 8 settembre 1932, n. 1406, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1986, dell'art. 9 della legge 4 aprile 1935, n. 493, dell'art. 26 della legge 6 giugno 1935, n. 1404 e dell'art. 72 della legge 16 giugno 1935, n. 1026".

Testo in vigore dal 26 luglio 1950 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 26 luglio 1950

Confronto con la versione in vigore dal 31 maggio 1938 al 26 luglio 1950.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 19 maggio 1950, n. 433

    La L. 19 maggio 1950, n. 433 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A partire dal 1° aprile 1945, sono decuplicate le misure delle speciali indennita' annue corrisposte, in aggiunta al trattamento di quiescenza, agli ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza nella riserva o in ausiliaria, ai sensi dell'art. 4 del regio decreto-legge 10 febbraio 1926, n. 206, convertito nella legge 25 giugno 1926, n. 1135, dell'art. 8 della legge 18 dicembre 1930, n. 1684, dell'art. 7 del regio decreto-legge 8 settembre 1932, n. 1406, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1986, dell'art. 9 della legge 4 aprile 1935, n. 493, dell'art. 26 della legge 6 giugno 1935, n. 1404 e dell'art. 72 della legge 16 giugno 1935, n. 1026".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1935-06-16;1026~art72 · fonte del testo