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[1]Ai generali ed ai colonnelli collocati in ausiliaria in applicazione della legge 8 gennaio 1931, n. 29, o quali provenienti dalla posizione di « a disposizione » e che abbiano ottenuto il riconoscimento di almeno due campagne della guerra 1915-1918, ovvero una campagna 1915-1918 ed una della guerra italo-turca 29 settembre 1911-18 ottobre 1912, oppure una campagna 1915-1918 e due campagne nelle colonie libiche nello stesso periodo di tempo, compete la seguente indennita' annua, oltre gli assegni normali di pensione, qualunque sia il numero degli anni di servizio prestati:

[2]colonnelli... L. 9.000 colonnelli che abbiano comandato in linea, durante la guerra per un periodo di almeno tre mesi, e lodevolmente, il reggimento od unita' equivalenti... » 12.000 generali di brigata... » 12.000 generali di divisione... » 14.000 generali di corpo d'armata... » 16.000 generali di corpo d'armata, designati d'armata... » 18.000

[3]Il collocamento in ausiliaria col trattamento previsto dal presente articolo puo' essere concesso anche su domanda degli interessati (colonnelli o generali) iscritti nei ruoli del servizio permanente effettivo che non siano stati ancora giudicati e designati pel grado superiore e contino almeno quaranta anni di servizio utile per la pensione.

[4]La domanda puo' essere presentata entro i due anni prima che l'ufficiale raggiunga il limite di eta', oppure quando l'ufficiale sia compreso nella prima meta' del ruolo.

[5]Per gli ufficiali generali sara' sentito il Consiglio dei Ministri.

[6]Le eventuali promozioni conseguite durante la permanenza nella posizione di ausiliaria non danno diritto ad alcun aumento dell'indennita' stabilita nel presente articolo.

Testo in vigore dal 27 giugno 1935 al 1 gennaio 1936

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1935-06-16;1026~art72 · fonte del testo