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[1]Il grado si perde per una delle cause seguenti:

[2]1° dimissioni volontarie:

[3]L'ufficiale, pero', che non abbia compiuto il cinquantacinquesimo anno di eta', non puo' dimettersi dal grado, salvo i casi ammessi per legge o di speciale autorizzazione Sovrana.

[4]L'ufficiale provvisto di pensione vitalizia per servizio militare, non puo' dimettersi dal grado, finche' conservi l'attitudine al servizio di riserva, o non abbia raggiunto il limite di eta' stabilito per detto servizio.

[5]2° dimissioni d'autorita':

  • a)per interdizione civile, ovvero per inabilitazione civile;
  • b)per irreperibilita' accertata;
  • c)per posizione sociale incompatibile con lo stato di ufficiale; 3° cancellazione dai ruoli:
  • a)per assunzione di servizio con qualsiasi grado nella marina, nell'aeronautica, nella Regia guardia di finanza, nella milizia forestale, nella milizia della strada, nella milizia portuale, o nel corpo degli agenti di pubblica sicurezza o di custodia delle carceri, ovvero, con grado inferiore a quello di ufficiale, nella milizia volontaria per la sicurezza nazionale;
  • b)per assunzione di servizio, non autorizzata, nelle forze armate di stati esteri;
  • c)per decisione insindacabile del ministro, sentito il parere del tribunale supremo militare, quando l'ufficiale, prosciolto dal giudice penale, sia stato sottoposto ad una delle misure di sicurezza personali prevedute dall'art. 215 del codice penale comune; ovvero quando l'ufficiale, condannato fuori dei casi preveduti dal n. 6 di questo articolo, sia stato ricoverato, a cagione di infermita' psichica, in una casa di cura o di custodia.

[6]Nel caso che l'ufficiale, prosciolto, sia stato ricoverato in un manicomio giudiziario (articolo 222 di detto codice) e nel caso che l'ufficiale, condannato, sia stato ricoverato per in fermita' psichica in una casa di cura o di custodia (articoli 219 e 220 del codice stesso), la decisione del ministro e' presa quando l'ufficiale ne viene dimesso;

[7]4° perdita della cittadinanza.

[8]5° rimozione per motivi disciplinari, previo conforme giudizio di un consiglio di disciplina.

[9]6° condanna:

  • a)nei casi espressamente preveduti dalla legge penale militare;
  • b)per delitto non colposo, quando esso importi una delle pene accessorie prevedute dal primo comma dell'art. 19 del codice penale comune, tranne che si tratti dei reati di cui agli articoli 396 e 399 del codice stesso; ovvero quando il condannato sia stato sottoposto ad una delle misure di sicurezza personali, prevedute dall'articolo 215 del detto codice, salva la disposizione della lettera c) del n. 3 di questo articolo;
  • c)per i delitti non colposi contro la personalita' dello Stato (Capo I e II, Titolo I, libro secondo del codice penale comune) e per i delitti preveduti dal predetto codice negli articoli: dal 476 al 493, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 624, 628, 629, 640, 643, 646 e dal codice di commercio negli articoli 860 e 861, terzo comma.

Testo in vigore dal 27 giugno 1935 al 31 maggio 1938

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urn:nir:stato:legge:1935-06-16;1026~art82 · fonte del testo