Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1935
Confronto con la versione in vigore dal 27 giugno 1935 al 16 dicembre 2009. 77 parole tolte, 20 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Per l'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo precedente, si osservano le norme seguenti:
tolto: a) nel caso di condanna, la perdita del grado si verifica dal giorno in cui la sentenza e' passata in giudicato.
tolto: Le condanne indicate nell'articolo 82 della presente legge importano la perdita del grado anche quando risultano da una sentenza pronunciata da un giudice straniero, la quale sia stata riconosciuta a termini della legge italiana;
tolto: b) la perdita del grado e' effettuata con decreto Reale.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1935-06-16;1026~art83 · fonte del testo