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[1]Per l'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo precedente, si osservano le norme seguenti:

  • a)nel caso di condanna, la perdita del grado si verifica dal giorno in cui la sentenza e' passata in giudicato.

[2]Le condanne indicate nell'articolo 82 della presente legge importano la perdita del grado anche quando risultano da una sentenza pronunciata da un giudice straniero, la quale sia stata riconosciuta a termini della legge italiana;

  • b)la perdita del grado e' effettuata con decreto Reale.

Testo in vigore dal 27 giugno 1935 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1935-06-16;1026~art83 · fonte del testo