Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1935
Confronto con la versione in vigore dal 27 giugno 1935 al 16 dicembre 2009. 136 parole tolte, 20 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Oltre che nei casi previsti da disposizioni speciali, possono essere ammessi a chiedere la reintegrazione gli ufficiali che siano incorsi nella perdita del grado per una delle cause indicate ai numeri 2 e 4 dell'articolo 82, quando le cause stesse siano venute a mancare; possono altresi' essere reintegrati nel grado e nel ruolo di provenienza, a domanda o di ufficio, gli ufficiali delle categorie in congedo, cancellati dai ruoli ai sensi del n. 3, lettera a) del predetto articolo 82, quando cessino di appartenere ad altra forza armata.
tolto: La reintegrazione e' concessa con decreto Reale.
tolto: La reintegrazione nel grado degli ufficiali gia' in servizio permanente non implica la reinscrizione degli ufficiali stessi nei ruoli del servizio permanente.
tolto: Contro il provvedimento di negata reintegrazione non e' ammesso alcun gravame, ne' in via amministrativa ne' in via giurisdizionale.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1935-06-16;1026~art84 · fonte del testo