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[1]Oltre che nei casi previsti da disposizioni speciali, possono essere ammessi a chiedere la reintegrazione gli ufficiali che siano incorsi nella perdita del grado per una delle cause indicate ai numeri 2 e 4 dell'articolo 82, quando le cause stesse siano venute a mancare; possono altresi' essere reintegrati nel grado e nel ruolo di provenienza, a domanda o di ufficio, gli ufficiali delle categorie in congedo, cancellati dai ruoli ai sensi del n. 3, lettera a) del predetto articolo 82, quando cessino di appartenere ad altra forza armata.
[2]La reintegrazione e' concessa con decreto Reale.
[3]La reintegrazione nel grado degli ufficiali gia' in servizio permanente non implica la reinscrizione degli ufficiali stessi nei ruoli del servizio permanente.
[4]Contro il provvedimento di negata reintegrazione non e' ammesso alcun gravame, ne' in via amministrativa ne' in via giurisdizionale.
Testo in vigore dal 27 giugno 1935 al 16 dicembre 2009
