Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 giugno 1935 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Oltre che nei casi previsti da disposizioni speciali, possono essere ammessi a chiedere la reintegrazione gli ufficiali che siano incorsi nella perdita del grado per una delle cause indicate ai numeri 2 e 4 dell'articolo 82, quando le cause stesse siano venute a mancare; possono altresi' essere reintegrati nel grado e nel ruolo di provenienza, a domanda o di ufficio, gli ufficiali delle categorie in congedo, cancellati dai ruoli ai sensi del n. 3, lettera a) del predetto articolo 82, quando cessino di appartenere ad altra forza armata.

[2]La reintegrazione e' concessa con decreto Reale.

[3]La reintegrazione nel grado degli ufficiali gia' in servizio permanente non implica la reinscrizione degli ufficiali stessi nei ruoli del servizio permanente.

[4]Contro il provvedimento di negata reintegrazione non e' ammesso alcun gravame, ne' in via amministrativa ne' in via giurisdizionale.

Testo in vigore dal 27 giugno 1935 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1935-06-16;1026~art84 · fonte del testo