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[1]Per la formazione del consiglio nei casi di cui agli articoli 87, ultimo capoverso, e 90, ciascuna delle forze armate concorre con uno dei componenti, in modo che il presidente sia della forza armata alla quale appartiene il meno elevato in grado degli ufficiali sottoposti a consiglio, due membri dell'altra forza armata se i giudicandi sono due.

[2]Se i giudicandi sono tre o piu', il presidente e' dato dalla forza armata cui appartiene il meno elevato in grado dei giudicandi, e i due membri dalle altre forze armate traendo il meno anziano da quella cui appartiene il piu' elevato dei giudicandi.

Testo in vigore dal 27 giugno 1935 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1935-06-16;1026~art91 · fonte del testo