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[1]Per la formazione del consiglio nei casi di cui agli articoli 87, ultimo capoverso, e 90, ciascuna delle forze armate concorre con uno dei componenti, in modo che il presidente sia della forza armata alla quale appartiene il meno elevato in grado degli ufficiali sottoposti a consiglio, due membri dell'altra forza armata se i giudicandi sono due.
[2]Se i giudicandi sono tre o piu', il presidente e' dato dalla forza armata cui appartiene il meno elevato in grado dei giudicandi, e i due membri dalle altre forze armate traendo il meno anziano da quella cui appartiene il piu' elevato dei giudicandi.
Testo in vigore dal 27 giugno 1935 al 16 dicembre 2009
