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[1]Sino al 31 dicembre 1930 gli ufficiali dell'arma aeronautica esclusi definitivamente dall'avanzamento ad anzianita' sino al grado di colonnello, e quelli esclusi definitivamente dall'avanzamento a scelta per i gradi di generale possono essere trattenuti in servizio fino a che conserveranno l'idoneita' al proprio grado, secondo il giudizio motivato ed insindacabile delle Commissioni di avanzamento, le quali dovranno annualmente pronunciarsi in merito.

[2]In caso di divergenza di giudizio delle Commissioni decidera' il Ministro.

Testo in vigore dal 15 marzo 1926 al 1 maggio 1930

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1926-03-11;397~art100 · fonte del testo