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[1]Gli ufficiali mutilati ed invalidi di guerra, gia' inviati in congedo assoluto o collocati a riposo e dispensati da ogni eventuale servizio, che non siano mantenuti o riassunti in servizio ai sensi del decreto Luogotenenziale 14 giugno 1917, n. 1032, sono inscritti d'ufficio in speciali ruoli distinti per armi e corpi.

[2]Qualora pero' conservino la idoneita' fisica richiesta per il mantenimento o per la riassunzione in servizio dal citato decreto Luogotenenziale, potranno, a loro domanda, essere inscritti nella riserva anche indipendentemente dal mantenimento o dalla riassunzione.

[3]Gli ufficiali inscritti negli speciali ruoli di cui al primo comma del presente articolo potranno essere temporaneamente richiamati in servizio per speciali incarichi qualora abbiano la necessaria idoneita' fisica, mediante decreto del Ministro per la guerra di concerto col Ministro per le finanze. 11

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 17 marzo 1930, n. 337

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La L. 17 marzo 1930, n. 337 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che dopo l'art. 93 e' inserito un nuovo art. 94 ed un nuovo art. 95. Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 1) che conseguentemente si determina lo spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Testo in vigore dal 1 maggio 1930 al 1 maggio 1954

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 maggio 1930

Confronto con la versione in vigore dal 15 marzo 1926 al 1 maggio 1930. 72 parole tolte, 129 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: Sino al 31 dicembre 1930 gli ufficiali dell'arma aeronautica esclusi definitivamente dall'avanzamento ad anzianita' sino al grado di colonnello, e quelli esclusi definitivamente dall'avanzamento a scelta per i gradi di generale possono essere trattenuti in servizio fino a che conserveranno l'idoneita' al proprio grado, secondo il giudizio motivato ed insindacabile delle Commissioni di avanzamento, le quali dovranno annualmente pronunciarsi in meritoaggiunto: Gli ufficiali mutilati ed invalidi di guerra, gia' inviati in congedo assoluto o collocati a riposo e dispensati da ogni eventuale servizio, che non siano mantenuti o riassunti in servizio ai sensi del decreto Luogotenenziale 14 giugno 1917, n. 1032, sono inscritti d'ufficio in speciali ruoli distinti per armi e corpi.

aggiunto: Qualora pero' conservino la idoneita' fisica richiesta per il mantenimento o per la riassunzione in servizio dal citato decreto Luogotenenziale, potranno, a loro domanda, essere inscritti nella riserva anche indipendentemente dal mantenimento o dalla riassunzione.

tolto: In caso di divergenza di giudizio delle Commissioni decidera' il Ministroaggiunto: Gli ufficiali inscritti negli speciali ruoli di cui al primo comma del presente articolo potranno essere temporaneamente richiamati in servizio per speciali incarichi qualora abbiano la necessaria idoneita' fisica, mediante decreto del Ministro per la guerra di concerto col Ministro per le finanze.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 17 marzo 1930, n. 337

    La L. 17 marzo 1930, n. 337 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che dopo l'art. 93 e' inserito un nuovo art. 94 ed un nuovo art. 95. Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 1) che conseguentemente si determina lo spostamento della numerazione degli articoli successivi.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1926-03-11;397~art100 · fonte del testo