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[1]Gli ufficiali mutilati ed invalidi di guerra, gia' inviati in congedo assoluto o collocati a riposo e dispensati da ogni eventuale servizio, che non siano mantenuti o riassunti in servizio ai sensi del decreto Luogotenenziale 14 giugno 1917, n. 1032, sono inscritti d'ufficio in speciali ruoli distinti per armi e corpi.
[2]Qualora pero' conservino la idoneita' fisica richiesta per il mantenimento o per la riassunzione in servizio dal citato decreto Luogotenenziale, potranno, a loro domanda, essere inscritti nella riserva anche indipendentemente dal mantenimento o dalla riassunzione.
[3]Gli ufficiali inscritti negli speciali ruoli di cui al primo comma del presente articolo potranno essere temporaneamente richiamati in servizio per speciali incarichi qualora abbiano la necessaria idoneita' fisica, mediante decreto del Ministro per la guerra di concerto col Ministro per le finanze. 11
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 17 marzo 1930, n. 337
11La L. 17 marzo 1930, n. 337 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che dopo l'art. 93 e' inserito un nuovo art. 94 ed un nuovo art. 95. Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 1) che conseguentemente si determina lo spostamento della numerazione degli articoli successivi.
Testo in vigore dal 1 maggio 1930 al 1 maggio 1954
