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((Il Governo del Re e' autorizzato a raccogliere ed a coordinare in testo unico, sentito il Consiglio di Stato, le disposizioni comprese nelle leggi generali e speciali riguardanti lo stato degli ufficiali, introducendovi quelle modificazioni che risultassero necessarie ai fini del coordinamento stesso)).

Testo in vigore dal 15 marzo 1926 al 1 maggio 1930

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urn:nir:stato:legge:1926-03-11;397~art102 · fonte del testo