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Per l'anno 1926 fino all'applicazione dell'art. 12 della presente legge viene confermata, nei riguardi degli ufficiali della Regia marina, la media quinquennale di cui al R. decreto-legge 4 febbraio 1923, n. 414, come media numerica delle promozioni in ciascun grado e ruolo agli effetti dell'art. 21 della legge 18 luglio 1912, n. 806, e dell'art. 29 del regolamento relativo. 11
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 17 marzo 1930, n. 337
11La L. 17 marzo 1930, n. 337 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che dopo l'art. 93 e' inserito un nuovo art. 94 ed un nuovo art. 95. Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 1) che conseguentemente si determina lo spostamento della numerazione degli articoli successivi.
Testo in vigore dal 1 maggio 1930 al 1 maggio 1954
