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Per l'anno 1926 fino all'applicazione dell'art. 12 della presente legge viene confermata, nei riguardi degli ufficiali della Regia marina, la media quinquennale di cui al R. decreto-legge 4 febbraio 1923, n. 414, come media numerica delle promozioni in ciascun grado e ruolo agli effetti dell'art. 21 della legge 18 luglio 1912, n. 806, e dell'art. 29 del regolamento relativo. 11

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 17 marzo 1930, n. 337

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La L. 17 marzo 1930, n. 337 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che dopo l'art. 93 e' inserito un nuovo art. 94 ed un nuovo art. 95. Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 1) che conseguentemente si determina lo spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Testo in vigore dal 1 maggio 1930 al 1 maggio 1954

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 maggio 1930

Confronto con la versione in vigore dal 15 marzo 1926 al 1 maggio 1930. 43 parole tolte, 60 parole aggiunte.

tolto: Il Governo del Re e' autorizzato a raccogliere ed a coordinare in testo unico, sentito il Consiglio di Stato, le disposizioni comprese nelle leggi generali e speciali riguardanti lo stato degli ufficiali, introducendovi quelle modificazioni che risultassero necessarie ai fini del coordinamento stessoaggiunto: Per l'anno 1926 fino all'applicazione dell'art. 12 della presente legge viene confermata, nei riguardi degli ufficiali della Regia marina, la media quinquennale di cui al R. decreto-legge 4 febbraio 1923, n. 414, come media numerica delle promozioni in ciascun grado e ruolo agli effetti dell'art. 21 della legge 18 luglio 1912, n. 806, e dell'art. 29 del regolamento relativo.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 17 marzo 1930, n. 337

    La L. 17 marzo 1930, n. 337 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che dopo l'art. 93 e' inserito un nuovo art. 94 ed un nuovo art. 95. Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 1) che conseguentemente si determina lo spostamento della numerazione degli articoli successivi.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1926-03-11;397~art102 · fonte del testo