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[1]Soltanto l'ufficiale in servizio permanente e' provvisto di impiego.

[2]L'impiego non puo' cessare ne' essere tolto o sospeso se non nei casi e nei modi stabiliti dalla legge.

[3]Con l'impiego non e' compatibile l'esercizio di nessun'altra professione, salvo i casi previsti da disposizioni speciali.

Testo in vigore dal 15 marzo 1926 al 2 settembre 1926

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1926-03-11;397~art18 · fonte del testo