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[1]Soltanto l'ufficiale in servizio permanente e' provvisto di impiego.

[2]L'impiego non puo' cessare ne' essere tolto o sospeso se non nei casi e nei modi stabiliti dalla legge.

[3]((Con l'impiego non e' compatibile l'esercizio di nessuna altra professione, salvo i casi previsti da disposizioni speciali, ne' l'ufficio di Podesta' di cui alla legge 4 febbraio 1926, n. 237, neppure nelle posizioni di cui al seguente art. 19)).

Testo in vigore dal 2 settembre 1926 al 1 maggio 1954

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 2 settembre 1926

Confronto con la versione in vigore dal 15 marzo 1926 al 2 settembre 1926. 1 parola tolta, 24 parole aggiunte.

Con l'impiego non e' compatibile l'esercizio di tolto: nessun'altra aggiunto: nessuna altra professione, salvo i casi previsti da disposizioni specialiaggiunto: , ne' l'ufficio di Podesta' di cui alla legge 4 febbraio 1926, n. 237, neppure nelle posizioni di cui al seguente art. 19.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1926-03-11;397~art18 · fonte del testo