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[1]Soltanto l'ufficiale in servizio permanente e' provvisto di impiego.
[2]L'impiego non puo' cessare ne' essere tolto o sospeso se non nei casi e nei modi stabiliti dalla legge.
[3]((Con l'impiego non e' compatibile l'esercizio di nessuna altra professione, salvo i casi previsti da disposizioni speciali, ne' l'ufficio di Podesta' di cui alla legge 4 febbraio 1926, n. 237, neppure nelle posizioni di cui al seguente art. 19)).
Testo in vigore dal 2 settembre 1926 al 1 maggio 1954
