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[1]Trascorso il termine massimo d'aspettativa l'ufficiale deve essere immediatamente richiamato in servizio effettivo; e, ove manchi il posto, si applica la disposizione dell'articolo precedente.
[2]Nei casi di aspettativa per infermita' si provvede tempestivamente ad accertamenti sanitari e l'ufficiale non idoneo viene collocato a riposo o in riforma o dispensato dal servizio, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine massimo, in relazione alla durata dei suoi servizi e in conformita' alle leggi.
Testo in vigore dal 15 marzo 1926 al 1 maggio 1954
