Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 maggio 1954 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dalla l. 10 aprile 1954, n. 113.
Abrogato dal 1 maggio 1954
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Provvedimento abrogato dalla l. 10 aprile 1954, n. 113.
Abrogato dal 1 maggio 1954
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1926
Confronto con la versione in vigore dal 15 marzo 1926 al 1 maggio 1954. 73 parole tolte, 9 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Trascorso il termine massimo d'aspettativa l'ufficiale deve essere immediatamente richiamato in servizio effettivo; e, ove manchi il posto, si applica la disposizione dell'articolo precedente.
tolto: Nei casi di aspettativa per infermita' si provvede tempestivamente ad accertamenti sanitari e l'ufficiale non idoneo viene collocato a riposo o in riforma o dispensato dal servizio, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine massimo, in relazione alla durata dei suoi servizi e in conformita' alle leggi.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 10 APRILE 1954, N. 113
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1926-03-11;397~art32 · fonte del testo