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[1]Ai Marescialli d'Italia, ai grandi ammiragli, ai generali d'esercito ed agli ammiragli non viene applicato alcun limite di eta'.

[2]Gli ufficiali che abbiano raggiunto il limite di eta' indicato nelle seguenti tabelle, vengono esonerati dal servizio permanente mediante collocamento in ausiliaria od a riposo, a seconda della loro idoneita'.

[3]Regio Esercito.

[4]Grado

[5]S.M. Generale, Reali carabinieri, Fanteria, Cavalleria, Artiglieria, Genio

[6]Ruolo tecnico d'artiglieria, corpo sanitario (e farmacisti), commissariato (e sussistenza), amministrazione, veterinari

[7]Generale d'armata.

[8]68

[9]-

[10]Generale di corpo d'armata...

[11]66

[12]-

[13]Generale di divisione e Generale di divisione Comandante in 2ª dei carabinieri Reali.

[14]64

[15]-

[16]Tenente generale di artiglieria, medico e commissario...

[17]-

[18]66

[19]Generale di brigata e Generale di brigata Comandante di gruppo dei carabinieri Reali.

[20]62

[21]-

[22]Maggiore generale di artiglieria, medico e commissario...

[23]-

[24]63

[25]Colonnello...

[26]58

[27]62

[28]Tenente colonnello.

[29]56

[30]58

[31]Maggiore...

[32]53

[33]56

[34]Capitano...

[35]50

[36]53

[37]Tenente...

[38]48

[39]50

[40]1

[41]Per il colonnello farmacista il limite di eta' e' di anni 60.

[42]I sottotenenti maestri direttori di banda e i sottotenenti maestri di scherma sono esonerati dal servizio permanente e collocati a riposo, gli uni al compimento del 60° anno di eta' e gli altri del 55°, salva a questi ultimi la facolta' di optare per il passaggio nel ruolo dei maestri civili qualora sianvi posti disponibili.

[43]Regia Marina.

[44]Ufficiali del Corpo di Stato Maggiore generale e Ufficiali per la direzione macchine.

[45]Vice ammiraglio d'armata, vice ammiraglio di squadra e tenente generale ispettore per la direzione macchine... 65

[46]Contrammiraglio di divisione e contrammiraglio; generale vice ispettore e generale per la direzione macchine... 60

[47]Capitano di vascello e colonnello per la direzione macchine......................... 55

[48]Capitano di fregata e tenente colonnello per la direzione macchine.................... 52

[49]Capitano di corvetta e maggiore per la direzione macchine. 50

[50]Ufficiali inferiori.................... 45

[51]Genio navale, medici e commissari.

[52]Tenente generale ispettore, generale vice ispettore e generale del Genio navale; generale capo e generale medico; generale capo e generale commissario............... 65

[53]Colonnello......................... 60

[54]Tenente colonnello..................... 55

[55]Maggiore.......................... 52

[56]Ufficiali inferiori.................... 50

[57]Capitanerie di porto.

[58]Generale capo e generale.................. 67

[59]Colonnello......................... 62

[60]Tenente colonnello..................... 57

[61]Maggiore.......................... 54

[62]Ufficiali inferiori.................... 52

[63]Ufficiali farmacisti.

[64]Tenente colonnello..................... 58

[65]Maggiore.......................... 56

[66]Ufficiali inferiori.................... 53

[67]Ufficiali C. R. E.

[68]Capitano.........................) Tenente......................... >58 Sottotenente.......................)

[69]Regia Aeronautica.

[70]Parte di provvedimento in formato grafico

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

1

Il Regio D.L. 31 marzo 1926, n. 537, convertito senza modificazioni dalla L. 25 giugno 1926, n. 1262, ha disposto (con l'art. 4. comma 1) che "Ai generali di armata che alla data del 4 novembre 1918 avevano l'effettivo comando di un'armata in guerra non si applica il limite di eta' stabilito per il loro grado dall'art. 36 della legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali".

Testo in vigore dal 30 marzo 1926 al 1 gennaio 1927

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

12 versioni dal 1926

1926oggi
  1. 16 dicembre 2009 — oggiabrogatoper 17 anni
  2. 1 maggio 1954 — 16 dicembre 2009abrogatoper 56 anni
  3. 14 gennaio 1953 — 1 maggio 1954per un anno
  4. 15 agosto 1952 — 14 gennaio 1953per 5 mesi
  5. 10 luglio 1937 — 15 agosto 1952per 15 anni
  6. 1 gennaio 1936 — 10 luglio 1937per un anno
  7. 13 settembre 1934 — 1 gennaio 1936per un anno
  8. 7 dicembre 1932 — 13 settembre 1934per un anno
  9. 21 novembre 1928 — 7 dicembre 1932per 4 anni
  10. 1 gennaio 1927 — 21 novembre 1928per un anno
  11. 30 marzo 1926 — 1 gennaio 1927per 9 mesi
  12. 15 marzo 1926 — 30 marzo 1926testo originarioper 15 giorni

Che cosa è cambiato dal 30 marzo 1926

Confronto con la versione in vigore dal 15 marzo 1926 al 30 marzo 1926. 67 parole tolte.

tolto: --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio legis", viene riportato nella versione originariamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di modifica da parte del Regio D.L. 31 marzo 1926, n. 537, convertito senza modificazioni dalla L. 25 giugno 1926, n. 1262, e' visualizzabile nell'aggiornamento successivo dello stesso.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il Regio D.L. 31 marzo 1926, n. 537, convertito senza modificazioni dalla L. 25 giugno 1926, n. 1262, ha disposto (con l'art. 4. comma 1) che "Ai generali di armata che alla data del 4 novembre 1918 avevano l'effettivo comando di un'armata in guerra non si applica il limite di eta' stabilito per il loro grado dall'art. 36 della legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1926-03-11;397~art36 · fonte del testo