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[1]Ai Marescialli d'Italia, ai grandi ammiragli, ai generali d'esercito ed agli ammiragli non viene applicato alcun limite di eta'.
[2]Gli ufficiali che abbiano raggiunto il limite di eta' indicato nelle seguenti tabelle, vengono esonerati dal servizio permanente mediante collocamento in ausiliaria od a riposo, a seconda della loro idoneita'.
[3]Regio Esercito.
[4]Grado
[5]S.M. Generale, Reali carabinieri, Fanteria, Cavalleria, Artiglieria, Genio
[6]Ruolo tecnico d'artiglieria, corpo sanitario (e farmacisti), commissariato (e sussistenza), amministrazione, veterinari
[7]Generale d'armata.
[8]68
[9]-
[10]Generale di corpo d'armata...
[11]66
[12]-
[13]Generale di divisione e Generale di divisione Comandante in 2ª dei carabinieri Reali.
[14]64
[15]-
[16]Tenente generale di artiglieria, medico e commissario...
[17]-
[18]66
[19]Generale di brigata e Generale di brigata Comandante di gruppo dei carabinieri Reali.
[20]62
[21]-
[22]Maggiore generale di artiglieria, medico e commissario...
[23]-
[24]63
[25]Colonnello...
[26]58
[27]62
[28]Tenente colonnello.
[29]56
[30]58
[31]Maggiore...
[32]53
[33]56
[34]Capitano...
[35]50
[36]53
[37]Tenente...
[38]48
[39]50
[40]1
[41]Per il colonnello farmacista il limite di eta' e' di anni 60.
[42]I sottotenenti maestri direttori di banda e i sottotenenti maestri di scherma sono esonerati dal servizio permanente e collocati a riposo, gli uni al compimento del 60° anno di eta' e gli altri del 55°, salva a questi ultimi la facolta' di optare per il passaggio nel ruolo dei maestri civili qualora sianvi posti disponibili.
[43]Regia Marina.
[44]Ufficiali del Corpo di Stato Maggiore generale e Ufficiali per la direzione macchine.
[45]Vice ammiraglio d'armata, vice ammiraglio di squadra e tenente generale ispettore per la direzione macchine... 65
[46]Contrammiraglio di divisione e contrammiraglio; generale vice ispettore e generale per la direzione macchine... 60
[47]Capitano di vascello e colonnello per la direzione macchine......................... 55
[48]Capitano di fregata e tenente colonnello per la direzione macchine.................... 52
[49]Capitano di corvetta e maggiore per la direzione macchine. 50
[50]Ufficiali inferiori.................... 45
[51]Genio navale, medici e commissari.
[52]Tenente generale ispettore, generale vice ispettore e generale del Genio navale; generale capo e generale medico; generale capo e generale commissario............... 65
[53]Colonnello......................... 60
[54]Tenente colonnello..................... 55
[55]Maggiore.......................... 52
[56]Ufficiali inferiori.................... 50
[57]Capitanerie di porto.
[58]Generale capo e generale.................. 67
[59]Colonnello......................... 62
[60]Tenente colonnello..................... 57
[61]Maggiore.......................... 54
[62]Ufficiali inferiori.................... 52
[63]Ufficiali farmacisti.
[64]Tenente colonnello..................... 58
[65]Maggiore.......................... 56
[66]Ufficiali inferiori.................... 53
[67]Ufficiali C. R. E.
[68]Capitano.........................) Tenente......................... >58 Sottotenente.......................)
[69]Regia Aeronautica.
[70]Parte di provvedimento in formato grafico
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 31 marzo 1926, n. 537, convertito senza modificazioni dalla L. 25 giugno 1926, n. 1262, ha disposto (con l'art. 4. comma 1) che "Ai generali di armata che alla data del 4 novembre 1918 avevano l'effettivo comando di un'armata in guerra non si applica il limite di eta' stabilito per il loro grado dall'art. 36 della legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali".
Testo in vigore dal 30 marzo 1926 al 1 gennaio 1927
