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[1]Ai Marescialli d'Italia, ai grandi ammiragli, ai generali d'esercito ed agli ammiragli non viene applicato alcun limite di eta'.
[2]Gli ufficiali che abbiano raggiunto il limite di eta' indicato nelle seguenti tabelle, vengono esonerati dal servizio permanente mediante collocamento in ausiliaria od a riposo, a seconda della loro idoneita'.
[3]Regio Esercito.
[4]Grado
[5]S.M. Generale, Reali carabinieri, Fanteria, Cavalleria, Artiglieria, Genio
[6], corpo sanitario (e farmacisti), commissariato (e sussistenza), amministrazione, veterinari
[7]Generale d'armata.
[8]68
[9]-
[10]Generale di corpo d'armata...
[11]66
[12]-
[13]Generale di divisione e Generale di divisione Comandante in 2ª dei carabinieri Reali.
[14]64
[15]-
[16]Tenente generale di artiglieria, medico e commissario...
[17]-
[18]66
[19]Generale di brigata e Generale di brigata Comandante di gruppo dei carabinieri Reali.
[20]62
[21]-
[22]Maggiore generale di artiglieria, medico e commissario...
[23]-
[24]63
[25]Colonnello...
[26]58
[27]62
[28]Tenente colonnello.
[29]56
[30]58
[31]Maggiore...
[32]53
[33]56
[34]Capitano...
[35]50
[36]53
[37]Tenente...
[38]48
[39]50
[41]Per il colonnello farmacista il limite di eta' e' di anni 60.
[42]I sottotenenti maestri direttori di banda e i sottotenenti maestri di scherma sono esonerati dal servizio permanente e collocati a riposo, gli uni al compimento del 60° anno di eta' e gli altri del 55°, salva a questi ultimi la facolta' di optare per il passaggio nel ruolo dei maestri civili qualora sianvi posti disponibili.
[43]Regia Marina.
[44]Parte di provvedimento in formato grafico 18
[45]Regia Aeronautica.
[46]((Parte di provvedimento in formato grafico))
[47]Nota 1 - L Marescialli dell'aria ed il Generale d'armata aerea nominato con R. decreto-legge 4 giugno 1436-XIV, n. 1001, al compimento del 55° anno di eta' sono dispensati da ogni onere di Impiego o di servizio, rimanendo tuttavia nei ruoli nel servizio permanente, a disposizione del Governo per assumere eventuali incarichi di carattere temporaneo.
[48]Nota 2 - Il limite di eta' per la cessazione dal servizio permanente del sottotenente maestro direttore del corpo musicale della Regia aeronautica o dei sottotenenti maestri di scherma, e' fissato, rispettivamente, in anni 60 e 55. 25
Gli interventi su questo articolo(6)
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Il Regio D.L. 31 marzo 1926, n. 537, convertito senza modificazioni dalla L. 25 giugno 1926, n. 1262, ha disposto (con l'art. 4. comma 1) che "Ai generali di armata che alla data del 4 novembre 1918 avevano l'effettivo comando di un'armata in guerra non si applica il limite di eta' stabilito per il loro grado dall'art. 36 della legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali".
Il Regio D.L. 16 dicembre 1926, n. 2121, convertito con modificazioni dalla L. 22 novembre 1928, n. 2781, ha disposto (con l'art. 4. comma 8) che "Nella prima colonna sono soppresse le parole «di artiglieria» ed aggiunte ai gradi di generale di divisione e di generale di brigata rispettivamente le parole «tenente generale d'artiglieria» e' «maggior generale d'artiglieria»".
Il Regio D.L. 16 dicembre 1926, n. 2122, convertito con modificazioni dalla L. 22 novembre 1928, n. 2781, ha disposto (con l'art. 8, comma 3) che "Nella tabella di cui all'art. 36 della legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica indicante i limiti di eta' per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali del Regio esercito, sono aggiunte ai gradi di generale di divisione e generale di brigata rispettivamente le parole «tenente generale del genio» e «maggiore generale del genio»".
Il Regio D.L. 27 luglio 1934, n. 1363, convertito senza modificazioni dalla L. 4 aprile 1935, n. 801, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Il limite di eta' per la cessazione dal servizio permanente effettivo di cui all'art. 36 della legge 11 marzo 1926, n. 397, modificata con il R. decreto-legge 24 settembre 1932, n. 1461, e' fissato per il sottotenente maestro direttore di banda ad anni 60".
L. 6 giugno 1935, n. 1404
18La L. 6 giugno 1935, n. 1404 ha disposto (con l'art. 8, comma 2) che "Le variazioni nei limiti di eta' apportate dalla presente legge entreranno in vigore dal 1° gennaio 1936, tranne per gli ufficiali del Corpo delle Capitanerie di porto, per i quali la riduzione dei limiti stessi, rispetto a quelli ora vigenti, e' di un anno dal 1° gennaio 1936 e di un altro anno dal 1° gennaio 1937".
L. 5 luglio 1952, n. 989
25con decorrenza dal 1 luglio 1951
La L. 5 luglio 1952, n. 989 ha disposto (con l'art. 14, comma 2) che "I limiti di eta' previsti dalla tabella numero 3 per gli ufficiali del ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica hanno effetto dal 1 gennaio 1951 per gli ufficiali del preesistente ruolo naviganti dell'Arma stessa. Hanno, altresi', effetto dal 1 gennaio 1951 i limiti di eta' previsti dalla citata tabella numero 3 per gli ufficiali del ruolo servizi e del ruolo specialisti dell'Arma aeronautica e per gli ufficiali del Corpo del genio aeronautico, nonche' per gli ufficiali dei Corpi di commissariato e sanitario aeronautico appartenenti a gradi per i quali i limiti stessi risultino piu' elevati di quelli stabiliti dalle disposizioni precedentemente in vigore". Ha inoltre disposto (con l'art. 23, comma 1) che salvo quanto disposto dall'art. 14, comma 2 la presente modifica si applica a decorrere dal 1 luglio 1951.
Testo in vigore dal 15 agosto 1952 al 14 gennaio 1953
