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[1]L'ufficiale non idoneo agli uffici del grado e' collocato a riposo. Qualora non abbia raggiunto il limite minimo di servizio all'uopo richiesto, e' collocato, in attesa di raggiungere tale limite, in congedo provvisorio.
[2]L'ufficiale non idoneo agli uffici del grado che non conti almeno quindici anni di servizio utile per la liquidazione della pensione sara' dispensato dal servizio permanente e gli verra' corrisposta una indennita' per una volta tanto pari a tanti ottavi dell'ultimo stipendio quanti sono gli anni di servizio utile per la pensione.
[3]In ogni caso l'ufficiale non idoneo agli uffici del grado e' tolto dai ruoli entro un mese dalla data del giudizio che lo riguarda e considerato temporaneamente trattenuto in servizio per un periodo di tempo eguale alla licenza spettantegli in un biennio.
[4]Se sara' giudicato idoneo agli uffici della riserva, sara' inscritto nei relativi ruoli; altrimenti conservera' soltanto il grado con la relativa uniforme.
Testo in vigore dal 15 marzo 1926 al 2 settembre 1926
