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[1]L'ufficiale non idoneo agli uffici del grado e' collocato a riposo. Qualora non abbia raggiunto il limite minimo di servizio all'uopo richiesto, e' collocato, in attesa di raggiungere tale limite, in congedo provvisorio.
[2]L'ufficiale non idoneo agli uffici del grado che non conti almeno quindici anni di servizio utile per la liquidazione della pensione sara' dispensato dal servizio permanente e gli verra' corrisposta una indennita' per una volta tanto pari a tanti ottavi dell'ultimo stipendio quanti sono gli anni di servizio utile per la pensione.21
[3]In ogni caso l'ufficiale non idoneo agli uffici del grado e' tolto dai ruoli entro un mese dalla data del dispaccio ministeriale di partecipazione del giudizio definitivo che lo riguarda e considerato temporaneamente trattenuto in servizio per un periodo di tempo eguale alla licenza spettantegli in un biennio.
[4]Se sara' giudicato idoneo agli uffici della riserva, sara' inscritto nei relativi ruoli; altrimenti conservera' soltanto il grado con la relativa uniforme.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 5 novembre 1937, n. 2210, convertito senza modificazioni dalla L. 15 aprile 1938, n. 476, ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "L'indennita' una volta tanto spettante agli ufficiali della Regia aeronautica ai sensi degli articoli 38 e 39 della legge 11 marzo 1926, n. 397, e successive modificazioni, e' aumentata di una aliquota dell'indennita' di aeronavigazione o di volo pari a quella stabilita per le pensioni normali dall'articolo 9 del R. decreto-legge 27 luglio 1934, n. 1340, convertito nella legge 16 maggio 1935, n. 834".
Testo in vigore dal 27 gennaio 1938 al 1 maggio 1954
