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[1]L'ufficiale escluso definitivamente dall'avanzamento e' collocato in ausiliaria (o direttamente o pel tramite del congedo provvisorio in dipendenza delle proprie condizioni di anzianita' di servizio) e trattenuto in tale posizione fino a che abbia raggiunto il diritto al massimo della pensione stabilita per il proprio grado, sempre pero' per non piu' di otto anni.
[2]All'ufficiale escluso definitivamente dall'avanzamento che non conti almeno quindici anni di servizio utile per la liquidazione della pensione, si applicano le disposizioni del secondo comma dell'articolo 38.
[3]In ambedue i casi all'ufficiale escluso definitivamente dall'avanzamento sara' fatto il trattamento previsto dal 3° comma del citato articolo.
[4]Le disposizioni del presente articolo sono estese, a domanda, all'ufficiale, dal grado di capitano o di tenente di vascello in poi, che si trovi compreso nei limiti di anzianita' per l'iscrizione nel quadro di avanzamento, salvo il caso in cui la domanda sia determinata da temporanea infermita'.
[5]((L'accettazione o meno della domanda e' rimessa al giudizio discrezionale del Ministero competente. Tuttavia, ove la domanda sia accettata, non verra' corrisposta all'ufficiale - che non conti almeno quindici anni di servizio utile per la liquidazione della pensione - la indennita' per una volta tanto, di cui al secondo comma dell'art. 38)).
Testo in vigore dal 26 marzo 1930 al 27 gennaio 1938
