Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 gennaio 1938 al 1 maggio 1954. Leggi il testo vigente →

[1]L'ufficiale escluso definitivamente dall'avanzamento e' collocato in ausiliaria (o direttamente o pel tramite del congedo provvisorio in dipendenza delle proprie condizioni di anzianita' di servizio) e trattenuto in tale posizione fino a che abbia raggiunto il diritto al massimo della pensione stabilita per il proprio grado, sempre pero' per non piu' di otto anni.

[2]All'ufficiale escluso definitivamente dall'avanzamento che non conti almeno quindici anni di servizio utile per la liquidazione della pensione, si applicano le disposizioni del secondo comma dell'articolo 38.

[3]In ambedue i casi all'ufficiale escluso definitivamente dall'avanzamento sara' fatto il trattamento previsto dal 3° comma del citato articolo.

[4]Le disposizioni del presente articolo sono estese, a domanda, all'ufficiale, dal grado di capitano o di tenente di vascello in poi, che si trovi compreso nei limiti di anzianita' per l'iscrizione nel quadro di avanzamento, salvo il caso in cui la domanda sia determinata da temporanea infermita'.

[5]L'accettazione o meno della domanda e' rimessa al giudizio discrezionale del Ministero competente. Tuttavia, ove la domanda sia accettata, non verra' corrisposta all'ufficiale - che non conti almeno quindici anni di servizio utile per la liquidazione della pensione - la indennita' per una volta tanto, di cui al secondo comma dell'art. 38.21

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

21

Il Regio D.L. 5 novembre 1937, n. 2210, convertito senza modificazioni dalla L. 15 aprile 1938, n. 476, ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "L'indennita' una volta tanto spettante agli ufficiali della Regia aeronautica ai sensi degli articoli 38 e 39 della legge 11 marzo 1926, n. 397, e successive modificazioni, e' aumentata di una aliquota dell'indennita' di aeronavigazione o di volo pari a quella stabilita per le pensioni normali dall'articolo 9 del R. decreto-legge 27 luglio 1934, n. 1340, convertito nella legge 16 maggio 1935, n. 834".

Testo in vigore dal 27 gennaio 1938 al 1 maggio 1954

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 27 gennaio 1938

Confronto con la versione in vigore dal 26 marzo 1930 al 27 gennaio 1938.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il Regio D.L. 5 novembre 1937, n. 2210, convertito senza modificazioni dalla L. 15 aprile 1938, n. 476, ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "L'indennita' una volta tanto spettante agli ufficiali della Regia aeronautica ai sensi degli articoli 38 e 39 della legge 11 marzo 1926, n. 397, e successive modificazioni, e' aumentata di una aliquota dell'indennita' di aeronavigazione o di volo pari a quella stabilita per le pensioni normali dall'articolo 9 del R. decreto-legge 27 luglio 1934, n. 1340, convertito nella legge 16 maggio 1935, n. 834".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1926-03-11;397~art39 · fonte del testo