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[1]Il Governo del Re ha facolta' di provvedere di autorita' al collocamento in ausiliaria degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina o della Regia aeronautica che abbiano le condizioni prescritte per chiedere di essere collocati a riposo secondo le leggi vigenti.

[2]L'attuazione di questo provvedimento e' subordinata alle seguenti condizioni:

  • a)alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, se si tratti di generali di armata o di Corpo di armata o di gradi corrispondenti nella Regia marina o nella Regia aeronautica;
  • b)al parere favorevole delle competenti Commissioni od autorita' previste delle vigenti leggi per l'accertamento della idoneita' allo avanzamento, se si tratti di ufficiali di qualunque altro grado, arma o corpo del Regio esercito, della Regia Marina o della Regia aeronautica.

Testo in vigore dal 15 marzo 1926 al 1 maggio 1954

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1926-03-11;397~art40 · fonte del testo