Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 maggio 1954 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dalla l. 10 aprile 1954, n. 113.
Abrogato dal 1 maggio 1954
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Provvedimento abrogato dalla l. 10 aprile 1954, n. 113.
Abrogato dal 1 maggio 1954
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3 versioni dal 1926
Confronto con la versione in vigore dal 15 marzo 1926 al 1 maggio 1954. 122 parole tolte, 9 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Il Governo del Re ha facolta' di provvedere di autorita' al collocamento in ausiliaria degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina o della Regia aeronautica che abbiano le condizioni prescritte per chiedere di essere collocati a riposo secondo le leggi vigenti.
tolto: L'attuazione di questo provvedimento e' subordinata alle seguenti condizioni:
tolto: a) alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, se si tratti di generali di armata o di Corpo di armata o di gradi corrispondenti nella Regia marina o nella Regia aeronautica;
tolto: b) al parere favorevole delle competenti Commissioni od autorita' previste delle vigenti leggi per l'accertamento della idoneita' allo avanzamento, se si tratti di ufficiali di qualunque altro grado, arma o corpo del Regio esercito, della Regia Marina o della Regia aeronautica.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 10 APRILE 1954, N. 113
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1926-03-11;397~art40 · fonte del testo