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L'ufficiale che abbia contratto matrimonio senza il Sovrano Assenso o in contravvenzione all'art. 10 del testo unico delle leggi sul matrimonio degli ufficiali, oppure matrimonio religioso non valido agli effetti civili, e' dispensato dal servizio permanente.24
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. Luogotenenziale 1 marzo 1945, n. 225
24Il D.Lgs. Luogotenenziale 1 marzo 1945, n. 225, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Durante l'attuale stato di guerra e' sospesa l'applicazione [...], dell'art. 41 della legge 11 marzo 1926, n. 397, e successive modificazioni,[...], nei riguardi, rispettivamente, degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza, che trovandosi in territorio occupato dal nemico, abbiano l'8 settembre 1913 o posteriormente, contratto matrimonio senza l'autorizzazione prevista dalle vigenti disposizioni". Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Gli ufficiali indicati nel precedente art. 1 devono, entro sei mesi dalla data di cessazione dello stato di guerra, chiedere la prescritta autorizzazione; qualora non la ottengano, sono dispensati dal servizio permanente ai sensi delle disposizioni in vigore per le Forze armate di appartenenza".
Testo in vigore dal 8 giugno 1945 al 1 maggio 1954
