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L'ufficiale che abbia contratto matrimonio senza il Sovrano Assenso o in contravvenzione all'art. 10 del testo unico delle leggi sul matrimonio degli ufficiali, oppure matrimonio religioso non valido agli effetti civili, e' dispensato dal servizio permanente.24

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. Luogotenenziale 1 marzo 1945, n. 225

24

Il D.Lgs. Luogotenenziale 1 marzo 1945, n. 225, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Durante l'attuale stato di guerra e' sospesa l'applicazione [...], dell'art. 41 della legge 11 marzo 1926, n. 397, e successive modificazioni,[...], nei riguardi, rispettivamente, degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza, che trovandosi in territorio occupato dal nemico, abbiano l'8 settembre 1913 o posteriormente, contratto matrimonio senza l'autorizzazione prevista dalle vigenti disposizioni". Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Gli ufficiali indicati nel precedente art. 1 devono, entro sei mesi dalla data di cessazione dello stato di guerra, chiedere la prescritta autorizzazione; qualora non la ottengano, sono dispensati dal servizio permanente ai sensi delle disposizioni in vigore per le Forze armate di appartenenza".

Testo in vigore dal 8 giugno 1945 al 1 maggio 1954

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 8 giugno 1945

Confronto con la versione in vigore dal 30 novembre 1929 al 8 giugno 1945.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. Luogotenenziale 1 marzo 1945, n. 225

    Il D.Lgs. Luogotenenziale 1 marzo 1945, n. 225, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Durante l'attuale stato di guerra e' sospesa l'applicazione [...], dell'art. 41 della legge 11 marzo 1926, n. 397, e successive modificazioni,[...], nei riguardi, rispettivamente, degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza, che trovandosi in territorio occupato dal nemico, abbiano l'8 settembre 1913 o posteriormente, contratto matrimonio senza l'autorizzazione prevista dalle vigenti disposizioni". Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Gli ufficiali indicati nel precedente art. 1 devono, entro sei mesi dalla data di cessazione dello stato di guerra, chiedere la prescritta autorizzazione; qualora non la ottengano, sono dispensati dal servizio permanente ai sensi delle disposizioni in vigore per le Forze armate di appartenenza".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1926-03-11;397~art41 · fonte del testo