Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 novembre 1929 al 8 giugno 1945. Leggi il testo vigente →
((L'ufficiale che abbia contratto matrimonio senza il Sovrano Assenso o in contravvenzione all'art. 10 del testo unico delle leggi sul matrimonio degli ufficiali, oppure matrimonio religioso non valido agli effetti civili, e' dispensato dal servizio permanente)).
Testo in vigore dal 30 novembre 1929 al 8 giugno 1945
